Art. 18 — Responsabilita' per la conservazione e gestione del patrimonio
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Agli effetti delle responsabilita' previste nei precedenti articoli e di ogni altra dipendente dalla conservazione e gestione del patrimonio comunale e provinciale, vengono applicate, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 100 e 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sostituiti dagli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, e quelle degli articoli 107 a 112 del primo dei citati decreti.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva