Art. 56
Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili, nonche' alla presente sezione. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:
- a)modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto;
- b)compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 55, nonche' degli agenti e degli uffici responsabili delle attivita' amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione;
- c)disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
- d)i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva