Art. 181Tariffe

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Le tariffe delle imposte di soggiorno e di cura sono deliberate dal podesta' e sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Per i domestici e per i fanciulli al disotto di dodici anni l'imposta di cura e' ridotta alla meta'. 21

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159

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Il Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159 ha disposto: - (con l'art. 15, comma 1) che "Gli articoli 1 a 14 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175"; - (con l'art. 16, comma 1) che "L'applicazione della imposta di cura disciplinata dagli articoli 172 e seguenti del testo unico predetto dovra' cessare con lo scadere dell'esercizio finanziario 1937".

Testo vigente dal 4 gennaio 1938 al 1 gennaio 1939 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art181 · fonte su Normattiva