Art. 181 — Tariffe
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1938 al 1 gennaio 1939. Leggi il testo vigente →
Le tariffe delle imposte di soggiorno e di cura sono deliberate dal podesta' e sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Per i domestici e per i fanciulli al disotto di dodici anni l'imposta di cura e' ridotta alla meta'. 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159
21Il Regio D.L. 25 novembre 1937, n. 2159 ha disposto: - (con l'art. 15, comma 1) che "Gli articoli 1 a 14 del presente decreto sostituiscono le disposizioni del capo X del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175"; - (con l'art. 16, comma 1) che "L'applicazione della imposta di cura disciplinata dagli articoli 172 e seguenti del testo unico predetto dovra' cessare con lo scadere dell'esercizio finanziario 1937".
Testo vigente dal 4 gennaio 1938 al 1 gennaio 1939 · versione 23 su Normattiva