Art. 185 — Aliquote dell'imposta
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Per gli esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente l'imposta e' applicata con aliquota non inferiore al 20 e non superiore al 30 per cento; per quelli indicati alla lettera b) le aliquote sono ridotte rispettivamente al 10 e al 15 per cento. Il limite minimo dell'imposta e' stabilito in lire cento: e' tuttavia consentita la riduzione di detto minimo fino a lire cinquanta, quando il valore locativo non superi le lire duecento.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva