Art. 187 — Stabilimenti sanitari, bagni pubblici, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e locali di stallaggio
Testo-art. 187 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva