Art. 186 — Alberghi, ristoranti, circoli e simili
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((Per gli alberghi, osterie, trattorie, locande, pensioni, ristoranti, circoli od altri esercizi simili nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche o vinose, l'imposta di cui all'articolo, precedente e' applicata sul valore locativo dei soli ambienti ove normalmente si consumano gli alimenti e le bevande. Sul valore locativo degli altri ambienti l'imposta e' applicata nella misura stabilita dai successivi articoli 187 e 189 secondo che si tratti di apertura dell'esercizio o di rinnovazione della licenza. L'imposta e' applicata nella misura prevista dal comma precedente anche sul valore locativo degli esercizi di cui ai l'art. 183, n. 1, nei quali si consumano bevande non alcooliche, ne' vinose)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1939 al 20 luglio 1952 · versione 29 su Normattiva