Art. 186Alberghi, ristoranti, circoli e simili

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Per gli alberghi, osterie, trattorie, locande, pensioni, ristoranti, circoli od altri esercizi simili nei quali si vendono o si consumano bevande alcooliche o vinose, l'imposta di cui all'articolo, precedente e' applicata sul valore locativo dei soli ambienti ove normalmente si consumano gli alimenti e le bevande. ((Sul valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli altri ambienti, l'imposta e' applicata nella misura stabilita dal successivo art. 187)). L'imposta e' applicata nella misura prevista dal comma precedente anche sul valore locativo degli esercizi di cui ai l'art. 183, n. 1, nei quali si consumano bevande non alcooliche, ne' vinose.

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 6 aprile 1968 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art186 · fonte su Normattiva