Art. 187Stabilimenti sanitari, bagni pubblici, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e locali di stallaggio

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((Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili, l'imposta e' applicata con aliquota del 4 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione)).

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 6 aprile 1968 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art187 · fonte su Normattiva