Art. 187

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Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili l'imposta e' applicata, con l'aliquota del 6 per cento, soltanto all'atto dell'apertura di essi o del cambiamento dei titolari; nei casi d'ingrandimento o di trasferimento da una ad altra localita' e' dovuto un supplemento d'imposta, in ragione del valore locativo dei locali aggiunti o dell'eventuale maggior valore locativo dei nuovi locali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art187 · fonte su Normattiva