Art. 187
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1952 al 6 aprile 1968. Leggi il testo vigente →
((Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili, l'imposta e' applicata con aliquota del 4 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione)).
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 6 aprile 1968 · versione 60 su Normattiva