Art. 189 — Sale pubbliche per balli, bigliardi ed altri giuochi leciti
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Per le sale pubbliche per balli, per bigliardi e per altri giuochi leciti l'imposta e' applicata con aliquota non inferiore al sei e non superiore al dieci per cento del valore locativo delle sale medesime.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva