Art. 195-ter

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Agli appalti, stipulati dai Comuni e dalle Province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, numero 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo% unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico. 98

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

98

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo." Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994".

Testo vigente dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008 · versione 115 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art195ter · fonte su Normattiva