Art. 195-ter

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((Agli appalti, stipulati dai Comuni e dalle Province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, numero 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo% unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico)).

Testo vigente dal 24 maggio 1962 al 24 dicembre 1993 · versione 79 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art195ter · fonte su Normattiva