Art. 202 — Tariffa
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[1]La tassa e' applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura, si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe. Le cifre sono tassate come lettere. La tassa e' raddoppiata quando la superficie dell'insegna o dell'avviso supera il metro quadrato, fino a due metri quadrati: per le superfici maggiori la tassa e' stabilita dal podesta' con la deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 204.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 24 aprile 1947 · versione 0 su Normattiva