Art. 203Stazioni di cura, soggiorno o turismo

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I comuni al cui territorio siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo, a norma del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad applicare la tariffa di una classe superiore.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art203 · fonte su Normattiva