Art. 203 — Stazioni di cura, soggiorno o turismo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973. Leggi il testo vigente →
I comuni al cui territorio siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo, a norma del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad applicare la tariffa di una classe superiore.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva