Art. 69
((Il prefetto nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi. Il concorso puo' essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni' capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie, o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso. La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e' approvata e pubblicata dal prefetto, il quale, in relazione all'ordine della graduatoria stessa ed alle sedi per le quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere, comunica i nomi dei vincitori al sindaco o alla rappresentanza consorziale, per la nomina. Ai concorsi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quinto e sesto comma dell'art. 36 del presente testo unico. I provvedimenti del prefetto adottati ai sensi del presente e del precedente articolo, sono definitivi, salvo per quanto riguarda il riparto delle spese del concorso)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva