Art. 204 — Graduazione della tassa
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La tassa e' graduata in categorie secondo l'importanza delle strade in cui le insegne sono esposte o dalle quali sono visibili. Con la stessa deliberazione con cui vengono determinate le categorie il podesta' stabilisce, nei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 202, la tassa da applicarsi a ciascuna categoria. Tale deliberazione e' soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 1973 · versione 0 su Normattiva