Art. 208Insegne in lingua straniera

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Per le insegne redatte in lingua straniera, l'applicazione della tassa e' obbligatoria e la tariffa ((e' applicata in misura venticinque volte maggiore)). Ove l'insegna sia redatta soltanto in parte in lingua straniera, l'aliquota aumentata si applica alle sole parole in lingua straniera. Per le insegne redatte totalmente o parzialmente in lingua straniera il minimo della tassa e' fissato in lire ((750)). Non sono soggetti all'aumento di cui al presente articolo: i nomi propri stranieri, le denominazioni di ditte straniere o di origine straniera, i termini tecnici intraducibili in lingua italiana, con cui sono designate macchine, parti di macchine, merci e prodotti stranieri, i motti in lingua estera usati per designare marche commerciali italiane, od estere acquistate da ditte italiane, purche' gia' correnti prima del 1° gennaio 1923, le diciture o i vocaboli convenzionali creati per indicare qualche oggetto o forma di commercio o industria.

Testo vigente dal 15 febbraio 1938 al 6 aprile 1945 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art208 · fonte su Normattiva