Art. 209Limiti delle facolta' dei comuni

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La facolta', accordata ai comuni dal n. 4 dell'art. 10, di esercitare, anche con privativa, il diritto di peso pubblico e di misura pubblica e l'affitto di banchi pubblici non importa il divieto dell'uso, da parte dei privati, di pesi, misure e banchi propri, o presi occasionalmente in prestito, per vendere o per esporre merci di loro proprieta'. La prestazione gratuita di pesi, misure o banchi tra privati e' consentita, salvo che, per la sua frequenza, danneggi l'esercizio del diritto di privativa da parte del comune, nel qual caso i contravventori sono puniti ai sensi degli articoli 226 e seguenti della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867, nonche' con l'art. 296 del presente Testo Unico.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art209 · fonte su Normattiva