Art. 212 — Tariffe; modalita'
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Le tariffe sono deliberate dal podesta', pubblicate per il termine di 15 giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, e sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva