Art. 214 — Obbligatorieta' della tassa; tariffa
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[1]La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, dei velocipedi e delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili e' assoggettata a una tassa annuale obbligatoria a favore delle provincie, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 gennaio 1939 · versione 0 su Normattiva