Art. 214Obbligatorieta' della tassa; tariffa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1945 al 24 aprile 1947. Leggi il testo vigente →

[1]((La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, e' assoggettata ad una tassa annuale obbligatoria a favore delle provincie, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

[2]===================================================================== Categoria dei veicoli | Contributo annuale per veicolo --------------------------------------------------------------------- | fino a quintali cinque per | ruota.......... L. 50 Carri od altri veicoli a | trazione animale del | da oltre cinque fino a quintali peso lordo (cioe' peso | quindici per ruota.... " 100 proprio piu' carico mas- | simo) | oltre quindici quintali per | ruota........... " 200 --------------------------------------------------------------------- | a due posti, compreso quello | del conducente...... " 50 Vetture........... | | a piu' di due posti, compreso | quello del conducente... " 100 ---------------------------------------------------------------------

[3]Per i carri e le macchine agricole, che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera g) del presente testo unico, la tassa e' ridotta del 50%)). 42

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

24

Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 1937, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' del pari abolita la tassa di circolazione sui velocipedi macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, di cui all'articolo 214 del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'anno 1939 ed ogni disposizione contraria alle norme in esso contenute abrogata".

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

42

con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

Testo vigente dal 6 aprile 1945 al 24 aprile 1947 · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art214 · fonte su Normattiva