Art. 214Obbligatorieta' della tassa; tariffa

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[1]La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, dei velocipedi e delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili e' assoggettata a una tassa annuale obbligatoria a favore delle provincie, dei comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico 24

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

24

Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 1937, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' del pari abolita la tassa di circolazione sui velocipedi macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, di cui all'articolo 214 del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'anno 1939 ed ogni disposizione contraria alle norme in esso contenute abrogata".

Testo vigente dal 15 gennaio 1939 al 6 aprile 1945 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art214 · fonte su Normattiva