Art. 214 — Obbligatorieta' della tassa; tariffa
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[1]((La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, e' assoggettata a una tassa annuale obbligatoria a favore dei Comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:
[2]===========================|======================================== Categoria di veicoli | Contributo annuale per veicolo ---------------------------|---------------------------------------- | Carri ed altri veicoli | fino a quintali cinque per a trazione animale | ruota.................... L. 500 del peso lordo (cioe' | da oltre cinque fino a quin- peso proprio piu' ca- | tali quindici per ruota.. " 1.000 rico massimo) | oltre quintali quindici per | ruota.................... " 2.000 Vetture................ | a due posti compreso quello | del conducente........... " 500 | a piu' di due posti compreso | quello del conducente.... " 1.000
[3]Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera g) del presente testo unico la tassa e' ridotta del 50%. La tassa di circolazione continuera' ad essere riscossa e ripartita tra Comuni e consorzi dalle Amministrazioni provinciali con le modalita' stabilite dagli articoli 215 e seguenti)). 47
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 1937, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' del pari abolita la tassa di circolazione sui velocipedi macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, di cui all'articolo 214 del testo unico per la finanza locale, 14 settembre 1931, n. 1175". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'anno 1939 ed ogni disposizione contraria alle norme in esso contenute abrogata".
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
47Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che "Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 hanno effetto dal 1° gennaio 1947".
Testo vigente dal 24 aprile 1947 al 1 maggio 1948 · versione 56 su Normattiva