Art. 215 — Riscossione e riparto della tassa; modalita'
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La tassa di circolazione, che sostituisce il contributo di manutenzione stradale previsto dagli articoli 9 a 11 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e' riscossa dall' amministrazione provinciale anche per conto dei comuni e dei consorzi ed e' ripartita in proporzione delle spese sostenute dagli enti predetti per la ordinaria manutenzione delle rispettive strade, nel penultimo anno anteriore a quello al quale la tassa si riferisce. A pena di decadenza dalla compartecipazione al provento relativo, i podesta' comunicano all'amministrazione provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi delle spese di manutenzione, di cui al primo comma, sostenute dai comuni e dai consorzi nell'anno precedente. In base agli elenchi sapraindicati, debitamente controllati dall'ufficio tecnico della provincia, il rettorato stabilisce entro il mese di febbraio le aliquote di riparto a favore degli enti della circoscrizione. La deliberazione del rettorato e' inserita in sunto nel foglio degli annunzi legali e comunicata ai singoli enti interessati, ed e' sottoposta, non prima di trenta giorni da quello della inserzione, alla Giunta provinciale amministrativa, la quale decide, in via definitiva, anche sui reclami che nel detto termine siano stati presentati. Entro il 15 luglio e il 15 gennaio la provincia corrisponde ai comuni ed ai consorzi le rispettive quote sui proventi incassati, al netto degli sgravi e delle spese di riscossione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva