Art. 217
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Entro il 1° marzo tutti i veicoli, che circolano sulle strade provinciali, comunali e consorziali devono essere muniti del contrassegno, di cui al precedente articolo, comprovante il pagamento della tassa per l'anno in corso. E' ammesso il cambio dei contrassegni deteriorati, mediante il pagamento di un corrispettivo fisso di lire cinque. All'atto della consegna del nuovo, l'esattore ritira il contrassegno deteriorato.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 2 luglio 1932 · versione 0 su Normattiva