Art. 217
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Entro il 1° marzo tutti i veicoli, che circolano sulle strade provinciali, comunali e consorziali devono essere muniti del contrassegno, di cui al precedente articolo, comprovante il pagamento della tassa per l'anno in corso. 2 E' ammesso il cambio dei contrassegni deteriorati, mediante il pagamento di un corrispettivo fisso di lire cinque. All'atto della consegna del nuovo, l'esattore ritira il contrassegno deteriorato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 26 maggio 1932, n. 610, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2039, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che per il solo anno 1932 il termine di cui al presente articolo e' prorogato di quattro mesi.
Testo vigente dal 2 luglio 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva