Art. 22 — Tariffa massima
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((Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia. La determinazione dei valori medi e' effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1 ottobre-30 settembre. Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno. Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entita' dell'imposta, per unita' di misura, applicabile dal successivo 1 gennaio. Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Testo vigente dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008 · versione 93 su Normattiva