Art. 22

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Salvo il disposto degli art. 23 e 24, l'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95 e stabiliti per ciascuna classe dei comuni secondo la classificazione di cui all'art. 11 del Testo Unico: per le imposte stabilite sul valore, questo si determina sulla media dei prezzi dell'anno precedente accertata dal consiglio provinciale dell'economia corporativa. L'imposta puo' essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualita' od il pregio di esse. Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalita' stabilita dalla tariffa anzidetta. Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione podestarile debitamente approvata. Tuttavia, per le imposte stabilite sul valore, le tariffe devono essere rivedute, per il 1° gennaio di ogni anno, tenuto conto della media dei prezzi dell'anno precedente.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 23 marzo 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art22 · fonte su Normattiva