Art. 22

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[1]L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95. L'imposta puo' essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate, secondo le qualita' o il pregio di esse. Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalita' stabilita dalla tariffa anzidetta. Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata. ((Per le imposte stabilite sul valore questo e' determinato al 1 dicembre e al 1 giugno di ogni anno, sulla media dei prezzi dei trimestre precedente, da una commissione provinciale nominata e presieduta dal prefetto e composta come appresso:

[2]un rappresentante del Comune capoluogo; un rappresentante dei Comuni minori; un rappresentante della Camera di commercio; il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio; un rappresentante della Sezione provinciale dell'alimentazione; un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale; un rappresentante del Comitato provinciale dei prezzi; un rappresentante nell'Ispettorato provinciale agrario)).

[3]La suddetta determinazione puo' essere fatta per gruppi di comuni secondo le condizioni locali di produzione e di commercio. Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unita' di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno. 42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

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con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 20 luglio 1952 · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art22 · fonte su Normattiva