Art. 223Vendita abusiva e contraffazioni dei contrassegni

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E' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 chiunque abusivamente vende o pone in vendita contrassegni, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderli, o li cede, anche temporaneamente, con o senza corrispettivo. Le disposizioni del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente testo unico, allo sciente uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti, ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art223 · fonte su Normattiva