Art. 223 — Vendita abusiva e contraffazioni dei contrassegni
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E' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 chiunque abusivamente vende o pone in vendita contrassegni, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderli, o li cede, anche temporaneamente, con o senza corrispettivo. Le disposizioni del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente testo unico, allo sciente uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti, ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva