Art. 36
[1]Contraffazione dei contrassegni
[2]Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, art. 22 (3° comma).
[3]Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati nel presente Testo Unico, all'uso e messa in vendita e detenzione dei contrassegni contraffatti ed alla detenzione degli strumenti destinati alla contraffazione.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva