Art. 224 — Tipi e fornitura dei contrassegni
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I contrassegni sono forniti dall'opera nazionale che sara' designata, ogni triennio, con suo decreto, dal Capo del Governo. Con lo stesso decreto il Capo del Governo stabilisce il numero dei contrassegni per i velocipedi da porsi a disposizione delle prefetture del Regno per i servizi segreti di pubblica sicurezza. Il ministro delle Comunicazioni, di concerto con quello delle Finanze, fissa i tipi dei contrassegni, uniformi per tutto il Regno e il prezzo di cessione.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 7 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva