Art. 39-duodecies — Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati
La circolazione dei tabacchi lavorati e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato. Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi, le modalita' di distribuzione, nonche' il prezzo di fornitura ai produttori. 87 I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). 87 Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni e' rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti. 87 52
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188
52Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 dell'art. 1 del suddetto decreto e' abrogato il presente articolo.
D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180
87con decorrenza dal 13 febbraio 2023
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Testo vigente dal 14 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 92 su Normattiva