Art. 225

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938. Leggi il testo vigente →

Il contributo integrativo di utenza stradale, che sostituisce quello previsto dal R. decreto 30 maggio 1929, n, 997, e' obbligatorio ed e' dovuto dagli enti e societa', comunque costituiti e dalle persone che, in dipendenza dell'esercizio di un'industria o di un commercio, cagionano, col transito dei veicoli a trazione meccanica o animale, propri o di terzi, un eccezionale logorio delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito. Qualora gli enti, le societa' e le persone sopra indicate abbiano piu' stabilimenti o esercizi, l'applicazione del contributo e' fatta separatamente per ciascuno di essi.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art225 · fonte su Normattiva