Art. 227 — Esenzioni
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Sono esenti dal contributo le amministrazioni dello Stato e gli esercenti di servizi pubblici concessi od autorizzati. Gli stabilimenti di nuovo impianto sono esenti dal contributo durante il primo anno di esercizio; tale esenzione si estende ad un triennio per gli stabilimenti che vengano aperti nelle provincie meridionali e nelle isole.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 luglio 1933 · versione 0 su Normattiva