Art. 227Esenzioni

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Sono esenti dal contributo le amministrazioni dello Stato e gli esercenti di servizi pubblici ((pei quali sia devoluta al Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, la competenza di approvare, nelle relative concessioni di esercizio, con le modalita', degli orari, anche le tariffe speciali)). Gli stabilimenti di nuovo impianto sono esenti dal contributo durante il primo anno di esercizio; tale esenzione si estende ad un triennio per gli stabilimenti che vengano aperti nelle provincie meridionali e nelle isole.

Testo vigente dal 16 luglio 1933 al 16 agosto 1938 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art227 · fonte su Normattiva