Art. 234 — Riparto del contributo
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Entro il mese di aprile la commissione provinciale stabilisce, in base allo sviluppo chilometrico delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito ed ai coefficienti di logorio determinanti a norma dell'art. 235, la quota di contributo spettante all'azienda autonoma statale della strada, alla provincia, ai comuni ed ai consorzi interessati e ne da' comunicazione alle rispettive amministrazioni. Queste possono, nel termine di giorni trenta da tale comunicazione, far pervenire le loro osservazioni alla commissione che decide definitivamente. Le decisioni di cui al precedente comma sono, a cura del presidente della commissione, comunicate, non oltre il 15 maggio, al prefetto che ordina al ricevitore provinciale di versare, al netto dell'aggio, le quote dovute ai singoli enti creditori. Le quote spettanti all' azienda autonoma statale della strada sono versate nello speciale conto corrente istituito presso la R. tesoreria centrale a norma della legge 17 maggio 1928, n. 1094.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 luglio 1933 · versione 0 su Normattiva