Art. 234 — Riparto del contributo
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Entro il mese di aprile la commissione provinciale stabilisce, in base allo sviluppo chilometrico delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito ed ai coefficienti di logorio determinanti a norma dell'art. 235, la quota di contributo spettante all'azienda autonoma statale della strada, alla provincia, ai comuni ed ai consorzi interessati e ne da' comunicazione alle rispettive amministrazioni. Queste possono, nel termine di giorni trenta da tale comunicazione, far pervenire le loro osservazioni alla commissione che decide definitivamente. Le decisioni di cui al precedente comma sono, a cura del presidente della commissione, comunicate, non oltre il 15 giugno, al prefetto che ordina al ricevitore provinciale di versare, al netto dell'aggio, le quote dovute ai singoli enti creditori. Le quote spettanti all' azienda autonoma statale della strada sono versate nello speciale conto corrente istituito presso la R. tesoreria centrale a norma della legge 17 maggio 1928, n. 1094. 2272
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1939
Il Regio D.L. 29 luglio 1938, n. 1121, convertito senza modificazioni dalla L.3 gennaio 1939, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In sostituzione della tassa di circolazione sugli autocarri, motocarri e motofurgoncini, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, della tassa fissa e della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, di cui rispettivamente ai Regi decreti-legge 29 dicembre 1927, n. 2446 e 28 novembre 1933, n. 1549, e del contributo di utenza stradale di cui agli articoli 225 a 235 del Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la Finanza locale e successive modificazioni, e' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, la tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi in ragione di anno solare e per ogni quintale di portata utile, nella misura indicata nella tabella allegato A che, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, forma parte integrale del presente decreto".
L. 5 marzo 19633, n. 246
72La L. 5 marzo 19633, n. 246, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che "Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49 per i Comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli da 236 a 234 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppressi".
Testo vigente dal 5 aprile 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 84 su Normattiva