Art. 238Incremento di valore; limiti del contributo; aliquote

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L'incremento di valore, su cui e' applicabile il contributo di miglioria specifica o generica, e' calcolato in base alla differenza tra il prezzo di mercato dei beni e delle aree fabbricabili, da determinarsi nella stessa deliberazione con la quale viene stabilita l'applicazione dell'uno o dell'altro contributo, e quello successivamente accertato come agli articoli seguenti. Dall'incremento di valore si devono detrarre le spese sostenute e la presunta rimunerazione dell'opera eventualmente prestata dal contribuente o da altri componenti la sua famiglia per migliorare i beni a cui l'incremento si riferisce, nonche' gli aumenti di valore dovuti a cause diverse da quelle indicate nell'articolo 236. La somma da ripartire a carico di tutti i proprietari colpiti dal contributo di miglioria specifica non puo' eccedere, in alcun caso, il trenta per cento della spesa sostenuta dal comune o dalla provincia per l'esecuzione dell'opera; e l'aliquota da applicarsi all'incremento di valore non puo' superare, per il detto contributo, il quindici per cento dell'incremento stesso. L'aliquota per il contributo di miglioria generica non puo' eccedere il quindici per cento del maggior valore delle aree.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art238 · fonte su Normattiva