Art. 255

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La facolta' di cui all'articolo precedente non puo' essere esercitata, entro il limite normale, se non a condizione che siano stati istituiti e posti in riscossione i seguenti tributi:

  • a)dai comuni: le imposte di consumo sulle bevande vinose ed alcooliche, sulle carni, sul gas luce, sull'energia elettrica e sui materiali per costruzioni edilizie; l'imposta sul valore locativo o quella di famiglia e la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
  • b)dalle provincie: l'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. I comuni e le provincie non possono essere autorizzati ad eccedere il limite normale fino a raggiungere il secondo limite, se non a condizioni che siano istituiti:
  • c)dai comuni: le imposte di consumo indicate alla lettera a) e la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche con le aliquote massime; l'imposta sul valore locativo o quella di famiglia, nonche' le altre imposte di consumo e tutti gli altri tributi, tasse e contributi consentiti dal presente Testo Unico, la cui applicazione sia ritenuta necessaria dalla Giunta provinciale amministrativa, con le aliquote che siano da questa stabilite nei limiti previsti dal Testo Unico stesso;
  • d)dalle provincie: tutte le imposte, tasse e contributi consentiti dal presente Testo Unico, con le aliquote massime.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 15 ottobre 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art255 · fonte su Normattiva