Art. 255
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((I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo. Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purche', contemporaneamente:
- a)vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;
- b)per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;
- c)per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1). A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime)). 59
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 settembre 1960, n. 1014
59La L. 16 settembre 1960, n. 1014, ha disposto (cion l'art. 20, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1961.
Testo vigente dal 15 ottobre 1960 al 22 dicembre 2008 · versione 70 su Normattiva