Art. 267 — Modalita' delle concessioni
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Le concessioni di cui all'art. 265 devono, di regola, essere precedute da asta pubblica. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consiglino, il prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione o a trattativa privata. I contratti di concessione sono resi esecutori dal prefetto. Sezione II. - Corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva