Art. 271
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1983 al 2 marzo 1983. Leggi il testo vigente →
[1]Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.
[2]La riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per ((il quale)) si applicano l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288. 85
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
33La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
85Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983 al 2 marzo 1983 · versione 100 su Normattiva