Art. 271

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1983 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.

[2]La riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per il quale si applicano l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288. 8587

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 marzo 1941, n. 366

33

La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915

85

Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.

87

Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le disposizioni del presente articolo avranno efficacia dal 1 gennaio 1984.

Testo vigente dal 2 marzo 1983 al 1 gennaio 1994 · versione 101 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art271 · fonte su Normattiva