Art. 273

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Non oltre il primo di agosto di ciascun anno, i podesta' stabiliscono, con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e, quando sia richiesta dal presente Testo Unico, all'approvazione od omologazione del ministro delle Finanze, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo. Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al ministro delle Finanze il quale puo' annullarle, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 6 aprile 1945 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art273 · fonte su Normattiva