Art. 273
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Non oltre il primo di agosto di ciascun anno, i podesta' stabiliscono, con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e, quando sia richiesta dal presente Testo Unico, all'approvazione od omologazione del ministro delle Finanze, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo. Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al ministro delle Finanze il quale puo' annullarle, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali. 42454984
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione dei presente decreto nella Gazzetta Ufficiale". Ha inoltre ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 391
45Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 391, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dei tributi per l'anno 1947, il termine stabilito dall'art. 273 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' prorogato di cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
L. 10 gennaio 1952, n. 2
49La L. 10 gennaio 1952, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952: a) il termine del 1 agosto fissato dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, e' prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
L. 21 dicembre 1978, n. 843
84La L. 21 dicembre 1978, n. 843, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 28 febbraio 1979 in deroga al termine stabilito nell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175".
Testo vigente dal 29 dicembre 1978 al 16 dicembre 1982 · versione 97 su Normattiva