Art. 276

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In base alle denunzie, alle rettificazioni apportatevi, di ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi degli altri contribuenti compresi nei ruoli dell'anno in corso, il podesta' predispone, con apposita deliberazione, entro il 20 di ottobre, le variazioni da introdursi nei ruoli stessi per l'esercizio prossimo e la formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione. ((E' tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del trenta giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del trenta giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti)). 48 42

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62

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con decorrenza dal 1 gennaio 1945

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione dei presente decreto nella Gazzetta Ufficiale". Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".

D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261

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Il D.Lgs. 26 marzo 1948, n. 261, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La disposizione del precedente art. 11 ha efficacia anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi dovuti per l'anno 1948".

Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 29 gennaio 1952 · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art276 · fonte su Normattiva