Art. 276
Testo-art. 276 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Testo-art. 276 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva
Spiegazione
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7 versioni dal 1931
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI LOCALI - COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA DI FAMIGLIA - OGGETTO - IN GENERE - AGIATEZZA DELLE FAMIGLIE (BASE IMPONIBILE) - CRITERI DI DETERMINAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel sistema della (poi abolita) imposta di famiglia il riferimento alla situazione economica familiare dell'anno solare precedente (giustificato dal fatto che, alla data del 20 settembre, entro cui andava effettuata la denuncia, il denunciante non era in condizioni di quantificare con esattezza la situazione economica dell'anno tuttora in corso) non comportava alcuna presunzione di redditivita` in danno del contribuente: che, con la stessa denuncia, poteva indicare le eventuali variazioni del reddito familiare nel frattempo intervenute, onde l'imponibile ne risultava, per l'effetto, correlato (e non gia` in contrasto) con l'effettiva capacita` contributiva del soggetto passivo d'imposta. Ne`, d'altra parte, puo` rilevare per se stessa la circostanza del riferimento alla possidenza di cespiti nell'anno solare che precede la denuncia, in quanto detto sistema non e`, in astratto, contrario all'invocato precetto costituzionale ed e` in vigore anche per altri tipi di imposte (es. I.R.PE.F.). (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art.53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 276, modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579, 277, commi primo, modificato dall'art. 46 legge 2 luglio 1952, n. 703, e terzo, R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 "nella parte in cui, prevedendo che, per determinare l'imponibile ai fini dell'imposta di famiglia in relazione ad un dato anno, il periodo di riferimento cui vanno riconnessi i presupposti dell'imposta stessa e` quello dei dodici mesi anteriori al termine di denuncia, precluderebbero la possibilita` di tenere conto di eventuali diminuzioni dell'imponibile nell'anno di riferimento del tributo). - S. nn. 200/1976; 77/1967 e 129/1969.
Riguarda ancheart. 277 Testo unico per la finanza locale. (031U1175)art. 277 r.d. 1175/1931art. 46 legge 703/1952
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 26
Testo-art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 27
Testo-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 76
Testo-art. 76 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 278
Testo-art. 278 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 275
Testo-art. 275 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
Art. 126
Testo-art. 126 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art276 · fonte su Normattiva