Art. 277
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La deliberazione del podesta' e' depositata, nell'ufficio comunale, insieme coi ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per 20 giorni consecutivi. Il deposito e' reso noto mediante avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici. Nello stesso termine di 20 giorni sono notificate agli interessati dal messo comunale, anche per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le nuove iscrizioni o variazioni e le eventuali rettificazioni delle denunzie. Agli effetti, pero', dell'applicazione dell'imposta sulle industrie la pubblicazione, di cui al 2° comma, vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti gia' inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Nei venti giorni successivi a quello della notificazione possono ricorrere alla commissione, di cui all'articolo seguente, tutti i contribuenti gia' iscritti o proposti per l'iscrizione nei ruoli del comune. Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardano, ma per chiedere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito. In quest'ultimo caso, il ricorso e', a cura della commissione, notificato all'interessato. Quando il ricorso investa accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente l'importo del tributo che ritiene di dover pagare. Per i ricorsi concernenti l'applicazione delle imposte di consumo e delle sovrimposte fondiarie si osservano, rispettivamente le norme di cui agli articoli 44, 90 e 258 del presente Testo Unico.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 12 febbraio 1937 · versione 0 su Normattiva